L’Europa vuole ribaltare il mercato del digitale: 5 cose da sapere sul Digital Markets Act
L’Europa vuole cambiare approccio: anziché inseguire a suon di maximulte (chi si ricorda fra le altre quelle a Google, Facebook o Apple?), la strategia è ora anticipare scelte, azioni e dinamiche dei cosiddetti “gatekeeper” del mercato digitale imponendo loro norme generali, che si applicano a tutte le società che rientrino in certi parametri, e decisioni specifiche stabilite di volta in volta. Questo il principio di fondo del cosiddetto Digital Markets Act, una delle due proposte di regolamento (l’altra si chiama Digital Services Act e affronta il tema dei contenuti che transitano dalle piattaforme) con cui Bruxelles sta riformando l’ecosistema digitale. L’accordo fra Parlamento, Commissione e Consiglio c’è stato a marzo ed entro l’anno si attende – fra i mugugni di big tech – l’approvazione definitiva della prima e dell’ultima assemblea. Vediamo quali sono i punti centrali del provvedimento.
Chi sono i “gatekeeper”
La proposta di regolamento individua i player del settore dominanti e potenzialmente in grado di manipolare, o quanto meno manovrare il mercato, secondo i propri interessi. Si tratta, secondo le modifiche frutto delle trattative, delle aziende con una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro o un fatturato nell’Area economica europea uguale o superiore a 7.5 miliardi di euro negli ultimi tre anni, con fornitura di servizi in almeno tre stati membri. Devono anche avere almeno 45 milioni di utenti mensili europei e 10mila clienti business. È chiaramente l’identikit di colossi come Meta, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e non molti altri, sebbene vi rientrino pure realtà più piccole come la piattaforma di prenotazioni Booking. Un altro requisito è infatti che queste realtà sostanzino il loro servizio attraverso app e piattaforme digitali.
Le regole antitrust da seguire/1: interoperabilità, diritto di disinstallazione e accesso ai dati
A queste aziende, definite anche come LoPS (Large online platforms), viene anzitutto richiesto di costruire piattaforme e codici interoperabili, in grado cioè di “parlare” con servizi simili forniti da terze parti di dimensioni minori, specialmente se queste dovessero richiederlo esplicitamente. Si tratta di uno dei punti meno chiari ma, per capirci, in linea di principio potrebbe essere necessario che chi fornisce servizi di messaggistica apra i propri steccati e consenta ad altre app di messaggistica l’invio e la ricezione di messaggi, file e contenuti dall’una all’altra, senza ostacoli.
C’è poi un altro problema storico, quello delle applicazioni e dei servizi preinstallati nei dispositivi oppure inclusi nei sistemi operativi, in particolare degli smartphone o dei tablet. Non potranno più essercene di non disinstallabili e, come in fondo già accade quando si imposta un nuovo telefono, la scelta sui servizi e sulle applicazioni da utilizzare per esempio per la posta elettronica o la navigazione su internet dovrà essere la più ampia possibile.
C’è poi l’accesso ai dati: se gli utenti avranno dato il loro consenso secondo quanto previsto dal Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali, i dati delle interazioni accumulate su una determinata piattaforma dovranno essere accessibili a servizi concorrenti, e viceversa. Anche in questo caso, in particolare laddove il rapporto sia fra realtà più piccole e più grandi. Un esempio? Un’azienda, o un’altra piattaforma di e-commerce, dovrebbe essere in grado di analizzare i dati prodotti dalla vendita di certi oggetti, o settori merceologici, su Amazon.
Le regole antitrust da seguire/2: trasparenza pubblicitaria, stop all’auto-preferenza e requisiti degli app store
Se un’azienda compra pubblicità su Facebook o Twitter dovrà disporre degli strumenti e dei dati per verificare autonomamente, in modo diretto, le prestazioni delle proprie inserzioni. Allo stesso modo, senza un consenso esplicito (e anche di questo si è visto qualcosa nei mesi scorsi rispetto alle comunicazioni agli utenti da parte di Whatsapp), non sarà possibile combinare i dati personali in chiave di pubblicità targettizzata.
Un po’ come per il diritto alla disinstallazione, i gatekeeper non potranno dunque sfruttare la propria posizione dominante in certi settori per favorire propri servizi e applicazioni o servizi e app forniti da partner terzi. L’esempio più chiaro è la vetrina di Google Shopping in cima ai risultati del motore di ricerca: dovrà fare spazio ad altri strumenti simili (e concorrenti).
Gli app store, cioè i negozi da cui scarichiamo le applicazioni (App Store di Apple e Play Store di Google), già da tempo coinvolti dalle richieste degli enti regolatori di mezzo mondo e perfino da procedure legali per esempio negli Stati Uniti rispetto al caso che mette a confronto Cupertino ed Epic Games, non potranno imporre agli sviluppatori specifici metodi di pagamento o altri requisiti per poter mettere a disposizione i propri prodotti.
Cosa rischiano i “gatekeeper”
Se le aziende di queste dimensioni non seguiranno le regole, e non si allineeranno progressivamente alle prescrizioni del regolamento, la Commissione potrà comminare sanzioni fino al 10% del fatturato globale e al 20% in caso di violazioni ripetute. Se, inoltre, queste violazioni non dovessero mai risolversi, l’Antitrust di Bruxelles potrebbe mettere mano a ulteriori metodi dissuasivi come impedire operazioni di acquisizione di altre società per un certo periodo. Potrà insomma imporre “rimedi strutturali” o richiedere specifici comportamenti alle aziende.
Quando entreranno in vigore le nuove regole
Mancano un nuovo voto del Parlamento europeo, servirà identificare con precisione chi siano davvero i “gatekeeper”, il personale e le procedure applicative oltre a un nuovo passaggio del Consiglio europeo. Nel complesso, se è vero che il DMA di fatto mette insieme, dando loro un inquadramento generale, provvedimenti e misure applicati più volte dall’Antitrust Ue nel corso degli anni (nulla di nuovo, per certi versi, sotto il poco sole di Bruxelles), dall’altra molti critici ritengono che il provvedimento discrimini le aziende statunitensi e, per assurdo, possa distorcere e danneggiare l’innovazione in Europa, accordando troppo spazio alle piccole e medie imprese del digitale a danno degli stessi dominanti. Il mercato digitale cambia rapidamente, e nei settori che mutano con tale velocità le complesse normative ex ante sono spesso inefficaci, oltre che di forte ostacolo alla crescita degli investimenti.